La riforma della crisi d’impresa e la nomina del revisore nelle srl

 

 

 

E’ stato approvato dal Governo il decreto legislativo recante la nuova disciplina delle crisi d’impresa e di insolvenza, in attuazione della legge delega 155 dello scorso 1° ottobre 2017. Nello schema di decreto sono introdotte anche novità in materia di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl.

Il provvedimento dispone il riordino della disciplina delle procedure concorsuali, regolate dall’attuale Legge Fallimentare, e di quella delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012), entrambe modificate da diversi interventi normativi e giurisprudenziali. L’obiettivo della riforma è quello di consentire alle imprese in difficoltà finanziaria ed economica di accedere a soluzioni negoziali che garantiscano una ristrutturazione già nella prima fase delle crisi, preservando la continuità aziendale, i livelli occupazionali e le ragioni dei creditori. Tra le novità della riforma si segnalano:

  • • la sostituzione della procedura del fallimento con la “liquidazione giudiziale”;
  • • l’introduzione di specifici obblighi e assetti organizzativi nonché misure di allerta per anticipare i segnali di crisi;
  • • l’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore alle s.r.l. che per due esercizi consecutivi abbiano superato i nuovi limiti indicati dall’art. 2435-bis c.c.

Le modifiche introdotte dalla riforma riguardano:

  • • la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei;
  • • l’introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
  • • la priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale;
  • • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • • viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.

PROCEDURE DI ALLERTA DELLE CRISI

Il nuovo codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce delle particolari misure di allerta, che devono essere utilizzate dall’organo di controllo della società, volte a individuare e poi a segnalare l’esistenza di indizi di crisi.

L’ambito di applicazione delle misure è limitato alle PMI, ai sensi della definizione comunitaria ossia alle imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio inferiore a 43 milioni.

In particolare è stabilito che:

  • • l’imprenditore individuale adotti misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assuma senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • • l’imprenditore collettivo (e anche le srl) adottino un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Con riferimento agli obblighi organizzativi le imprese dovranno istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, funzionale alla rilevazione tempestiva dei segnali di crisi, nonché attivarsi per l’attuazione di uno degli strumenti previsti dal nuovo ordinamento per la risoluzione della crisi.

Si pone pertanto l’esigenza in seno all’impresa di attivare e/o implementare strumenti di autodiagnosi interna, che vanno al di là degli obblighi di redazione del bilancio e di tenuta di una contabilità aggiornata e puntuale, e in grado di cogliere eventuali segnali di crisi.

  • • l’organo di controllo e il revisore devono monitorare lo “stato di salute” della società, avvisando gli amministratori nel caso ci siano fondati indizi di crisi. Le nuove disposizioni prevedono al riguardo la misurazione dei parametri chiave per assicurare all’impresa una continuità aziendale, sia attraverso l’impiego della contabilità aggiornata sia mediante strumenti extracontabili atti a misurare la capacità di generare flussi di cassa, la sostenibilità del debito, la redditività, etc…;
  • • l’organo di controllo e il revisore si attivino nel caso di omissione da parte degli amministratori, informando l’organismo di composizione delle crisi istituito presso le CCIAA competenti;

E’ previsto infatti che una volta riscontrati fondati indizi di crisi, l’organo di controllo e il revisore, devono darne comunicazione (con mezzi idonei ad assicurarne l’avvenuta ricezione), all’organo amministrativo il quale entro 30 giorni, è chiamato a riferire le soluzioni individuate all’uopo.

In caso di omissioni o di inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo oppure di mancata adozione delle misure necessarie per il superamento dello stato di crisi, i componenti dell’organo di controllo e il revisore sono tenuti ad informare senza indugio l’organismo di composizione delle crisi (OCRI) istituito presso la CCIAA competente.

Inoltre è introdotta una procedura di segnalazione esterna per alcuni creditori qualificati, quali Agenzia delle entrate, Agente della riscossione, INPS, in presenza di debiti di importo rilevante.

L’esposizione debitoria è di importo rilevante quando:

1) per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro;

2) per l’INPS, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

3) per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

RIFORMA ORGANO DI CONTROLLO S.R.L.:

Come anticipato in premessa il provvedimento dispone inoltre:

  1. la definizione di nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata di cui all’art 2435 bis c.c.
  2. l’adeguamento dell’art. 2477 c.c. commi 3 e 4, in materia di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl.

Le nuove soglie per il punto b) – organo di controllo o revisore sono di seguito rappresentate:

  1. totale attivo: quattro milioni
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: quattro milioni
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (in precedenza 50 unità).

Sono pertanto soggetti alla nomina dell’organo di controllo le srl che abbiano superato

per due esercizi consecutivi almeno uno dei suddetti limiti.

L’obbligo in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi (in precedenza due), non venga superato alcuno dei predetti limiti.

La nomina del revisore o dell’organo di controllo è obbligatoria dal 16 dicembre 2019, se i parametri di cui sopra vengono superati per due esercizi consecutivi (2017 e 2018).

 

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