1) Transizione 5.0: dalle 12 del 7 agosto apertura piattaforma informatica
Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 dispone l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.
2) Transizione 5.0: imprese beneficiarie
Possono accedere al beneficio
- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
Sono escluse:
- le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159/2011);
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Un importante chiarimento fornito dal decreto attuativo riguarda le attività escluse. Dopo un'approfondita interlocuzione con la Commissione Europea, infatti, è stato attenuato il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH - Do No Significant Harm).
In estrema sintesi, non sono ammissibili al beneficio, fatte salve le eccezioni previste dal decreto interministeriale del 24 luglio 2024, i progetti di innovazioni destinati:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.
3) Transizione 5.0: come funziona
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici.
A quanto ammonta il credito d’imposta
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Per ciascuna quota di investimento, la misura è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Il credito d’imposta:
a) è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
b) non è cumulabile con:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
- con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno di cui all’articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024.
In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
4) Transizione 5.0: investimenti in beni materiali e immateriali
Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:
- i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
Quali sono gli investimenti “trainati” agevolabili
Come precedentemente accennato, nell’ambito del progetto di innovazione, sono agevolabili anche i seguenti investimenti aggiuntivi o trainati:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Al riguardo il decreto attuativo:
- chiarisce che sono agevolabili gli investimenti localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero, nei casi in cui i pannelli e gli impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili siano installati a distanza, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. n. 199/2021, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva;
- fissa il costo massimo ammissibile delle spese. Fermo restando tali importi, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% del loro costo per i moduli fotovoltaici con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e al 140% per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%;
- specifica che i beni possono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;
b) le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Al riguardo, il decreto attuativo specifica che:
- tale voce di spesa è ammissibile nel limite del 10% degli investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 e in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, e in ogni caso fino a un massimo di 300.000;
- i percorsi devono avere una durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, e prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito;
- le attività di formazione devono essere erogate da soggetti esterni all’impresa. In particolare, sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione: i soggetti accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma in cui ha sede l’impresa; le università, pubbliche e private, ed enti pubblici di ricerca; i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01; i soggetti con certificazione di qualità Uni En ISO 9001 settore EA 37; i Competence center; gli European digital innovation hub; gli Istituti tecnologici superiori;
- i corsi devono includere obbligatoriamente alcuni moduli formativi sulla gestione dell’energia e sulla digitalizzazione dei processi produttivi.
Come si calcolano i consumi energetici
In particolare, viene precisato che la riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato. La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata rispetto allo stesso bene o servizio reso, normalizzando i volumi produttivi e le condizioni esterne che influenzano le prestazioni energetiche. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Per le nuove imprese senza uno scenario reale di riferimento, si deve considerare uno scenario controfattuale. L’impresa deve individuare almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo nei cinque anni precedenti la data di avvio del progetto. La media dei consumi energetici annuali di questi beni alternativi rappresenterà lo scenario controfattuale, rispetto al quale calcolare il risparmio garantito dall’investimento reale.
5) Transizione 5.0: procedura di accesso e rilascio delle certificazioni
La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
- Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €). - Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.
- A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
6)Transizione 5.0: chi rilascia le certificazioni
Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Al credito d'imposta non si applica:
- il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007;
- - il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000;
- - il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010.
- Il bonus:
- - non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- - non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
- - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR;
- - non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Restiamo a disposizione.
Studio Martini Andrea – Firenze