- Flat tax incrementale
- Proroga registro titolari effettivi
- Affitti brevi - novità
Importante – incrementi 2023 sul 2022 - “FLAT TAX INCREMENTALE” - VERSAMENTO - CODICE TRIBUTO
Con la ris. 18.4.2024 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva del 15%, calcolata sulla quota del reddito d’impresa o di lavoro autonomo incrementale del 2023 rispetto al maggiore di quelli del triennio precedente, comunque non superiore a 40.000,00 euro, determinata nel quadro LM del modello REDDITI PF 2024 (c.d. “flat tax incrementale”). La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
CODICE TRIBUTO
Per effettuare il versamento con il modello F24 della “flat tax incrementale” occorre utilizzare il codice tributo “1731”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali - Flat tax incrementale - Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI
Con le ordinanze pubblicate ieri (nn. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853), il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.
Come si ricorderà, una prima sospensione del Registro era avvenuta a pochi giorni dalla scadenza originaria fissata all’11 dicembre 2023, a causa dell’ordinanza n. 8083/2023, emessa il 7 dicembre dalla sezione quarta del TAR del Lazio, che aveva accolto l’istanza cautelare di sospensione presentata da diverse associazioni fiduciarie nei confronti del MIMIT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle finanze, nonché dell’Unione italiana delle Camere di commercio.
Il Tribunale amministrativo aveva successivamente dichiarato infondati tali ricorsi con le sentenze pubblicate il 9 aprile 2024. Sulla questione Assofiduciaria era intervenuta con un comunicato diffuso il 24 aprile, dove rendeva noto di aver ricevuto la notizia che diverse Camere di Commercio, “in modo disorganico tra di loro”, dopo aver ricevuto la pratica telematica della titolarità effettiva in relazione a mandati fiduciari “standard” nella sezione speciale del Registro dei trust e degli istituti giuridici affini, avevano risposto comunicando il preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, ovvero invitando a regolarizzare la comunicazione (si veda “Auspicabile una riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi” del 25 aprile 2024).
Nelle ordinanze pubblicate ieri si sottolinea come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano “l’approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale”. Inoltre, si legge nei documenti, in difetto di misura cautelare, i soggetti appellanti sarebbero onerati “del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione e della rilevazione dei dati, attività che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte”.
Le ordinanze del Consiglio di Stato in esame hanno importanti ricadute sotto il profilo strettamente operativo. In primo luogo, è noto a tutti che in costanza della precedente sospensiva disposta dal TAR molte Camere di commercio territoriali hanno continuato ad accettare sia le pratiche di comunicazione che quelle di variazione della titolarità effettiva, consentendo in tal modo l’ulteriore popolamento del Registro. È altrettanto noto che, a seguito della sentenza di rigetto emessa dal TAR lo scorso 9 aprile, il MIMIT ha fissato all’11 aprile 2024 la scadenza del termine per la trasmissione delle pratiche del titolare effettivo, di fatto creando i presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta per coloro i quali avessero effettuato la comunicazione nei 30 giorni successivi alla predetta scadenza.
La nuova sospensiva disposta dal Consiglio di Stato interviene dunque a termini scaduti. È lecito chiedersi, di conseguenza, se le Camere di commercio siano legittimate ad accettare comunicazioni in pendenza del termine previsto per la decisione nel merito da parte del Consiglio di Stato oppure, come già avrebbero dovuto fare nelle more della precedente sospensiva, sospendere qualsivoglia operatività relativa al Registro.
Non va dimenticato, infatti, che la decisione pendente ha ad oggetto l’operatività stessa del Registro che, nel frattempo, continua però a popolarsi.
Quanto appena detto introduce un ulteriore tema di discussione in merito all’accreditamento per la consultazione, già attivo anche per alcune categorie professionali come, ad esempio, quella dei commercialisti: sotto questo aspetto ci si interroga sulla valenza assunta, pendente iudicio, dalle risultanze di un Registro a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, è verosimile attendersi nell’immediato un’interruzione degli accessi al Registro.
Da ultimo, non sarà sfuggito ad aziende e commercialisti impegnati nelle attività di deposito dei bilanci che la possibilità di confermare i dati del titolare effettivo in tale occasione non è ancora operativa, in quanto non risulta disponibile il tasto “conferma” nell’applicativo DIRE. A parere di Infocamere ciò è coerente con la circostanza che la conferma contestuale al deposito del bilancio, che è una possibilità e non un obbligo, deve in ogni caso rispettare il termine dei 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o conferma. Ne discende che laddove tale termine non sia rispettato le Camere di commercio potranno applicare la sanzione per deposito tardivo. In assenza del tasto “conferma”, il relativo adempimento può essere assolto facoltativamente con apposita pratica in DIRE, ovviamente previo pagamento dei diritti di segreteria
AFFITTI BREVI – NOVITA’
L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.5.2024 n. 10, ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017) introdotte dall'art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Caratteristiche delle locazioni brevi
In primo luogo, l'Agenzia ricorda le caratteristiche delle locazioni brevi che consistono, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, in contratti di locazione:
- aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
- di durata non superiore a 30 giorni;
- inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa;
- stipulati direttamente, oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Novità della legge di bilancio 2024
L'art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) è intervenuto su questa disciplina, agendo su due fronti:
- da un lato, è stata elevata l'aliquota della tassa piatta sugli affitti brevi dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l'aliquota del 21% (art. 4 co. 2 del DL 50/2017);
- dall'altro, è stata modifica la norma sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarla al diritto comunitario (art. 4 co. 5-bis del DL 50/2017).
Ambito applicativo dell'aliquota del 26%
Con riferimento all'aliquota, l'art. 1 co. 63 della L. 213/2023, intervenendo sull'art. 4 co. 2 del DL 50/2017, ha disposto che, dall'1.1.2024:
- la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione per la tassa piatta sulle locazioni brevi;
- l'aliquota resti pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".
In breve, a regime, la nuova aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi è, quindi, pari al 26%, anche se viene prevista una situazione in cui l'aliquota può essere ridotta al 21%, in presenza di richiesta del locatore. In proposito, la circolare n. 10/2024 precisa che "l'individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse".
Decorrenza
Con riferimento alla decorrenza della nuova aliquota del 26%, l'Agenzia rileva che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l'aliquota si applica ai redditi maturati dall'1.1.2024. Pertanto, non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l'aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari, per cui è stata scelta la cedolare, maturati pro rata temporis ai sensi dell'art. 26 del TUIR, dall'1.1.2024.
Ad esempio, per un contratto di locazione breve svoltosi a cavallo d'anno, dal 24.12.2023 al 6.1.2024 (nelle festività natalizie), la cedolare al 26% riguarda solo il periodo dall'1.1.2024 al 6.1.2024 (senza che abbia alcun rilievo la data di stipula del contratto, né il momento di percezione dei canoni).
Il chiarimento pare focalizzato sulle locazioni brevi che generano redditi fondiari (come suggerito anche dal riferimento espresso al criterio di imputazione dettato dall'art. 26 del TUIR) che sono imputati per competenza, mentre potrebbero sorgere alcuni dubbi in relazione ai redditi diversi, che, applicando l'imputazione per cassa, potrebbero comportare il riferimento alla data di percezione del reddito (il tema meriterebbe un ulteriore approfondimento).
Misura della ritenuta
La circolare n. 10/2024 rileva che l'aumento dell'aliquota della cedolare non ha mutato la misura della ritenuta che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento o incassino i canoni o corrispettivi di locazione breve, che resta fissata al 21%. Tuttavia, non volendo complicare gli adempimenti, è stato modificato l'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 prevedendo che la ritenuta sia effettuata sempre a titolo di acconto (invece, fino al 31.12.2023, la ritenuta avveniva a titolo di imposta in presenza di opzione per la tassa piatta e a titolo di acconto in caso contrario).
Intermediari non residenti
L'Agenzia ricorda che, allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), la legge di bilancio 2024 ha ridefinito gli obblighi degli intermediari, individuati dall'art. 4 co. 5-bis del DL 50/2017. In particolare:
- è rimasta immutata la disposizione per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, che adempiono gli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione;
- viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell'Unione Europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale, ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73;
- viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell'Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di cui all'art. 4 del DL 50/2017 mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell'Unione europea, se ne sono dotati; in caso contrario, dovranno nominare un rappresentante fiscale.