Circolare sulla Patente a Crediti nei Cantieri Edili
Premessa:
La recente introduzione della Patente a Crediti nei Cantieri ha l'obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore delle costruzioni, rafforzando la trasparenza e la tracciabilità nei rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori. Si tratta di uno strumento che si integra con la normativa esistente, in particolare con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale).
1. Cos’è la Patente a Crediti nei Cantieri?
La patente a crediti è un sistema di valutazione fiscale e contributiva applicato alle imprese edili, basato su un meccanismo di crediti. Ogni impresa accumula crediti in base alla regolarità dei pagamenti fiscali e contributivi, alla corretta gestione delle ritenute e alla trasparenza nei rapporti di lavoro. Il committente può quindi verificare l’affidabilità di un appaltatore o subappaltatore sulla base del punteggio accumulato.
2. Funzionamento della Patente a Crediti:
Accumulazione di crediti: Ogni impresa del settore edile acquisisce crediti in base alla propria condotta fiscale e contributiva. Le imprese che ottemperano correttamente agli obblighi di versamento e trasmissione delle informazioni ottengono un punteggio positivo.
Valutazione del committente: Prima di procedere con l’affidamento di un appalto o subappalto, il committente è tenuto a verificare lo stato della patente a crediti dell’impresa attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate o altri canali autorizzati. Un punteggio elevato equivale a una maggiore affidabilità fiscale.
3. Obblighi per le imprese edili:
Fornitura del DURC e DURF: Anche con l’introduzione della patente a crediti, l’impresa edile deve continuare a fornire sia il DURC (per la regolarità contributiva) sia il DURF (per la regolarità fiscale) per partecipare a gare d’appalto e ottenere pagamenti.
Trasmissione delle deleghe di pagamento e ritenute: L’impresa deve trasmettere al committente le deleghe di pagamento relative alle ritenute fiscali e fornire l’elenco dei lavoratori impiegati, con il dettaglio delle ore lavorate e delle ritenute eseguite, soprattutto nei contratti superiori ai 200.000 euro.
4. Conseguenze per il committente:
Il committente che affida lavori ad imprese con una patente a crediti non in regola può essere chiamato a rispondere solidalmente per eventuali omissioni fiscali e contributive dell’appaltatore. Inoltre, è obbligato a sospendere i pagamenti se rileva irregolarità nella documentazione fornita.
La richiesta della patente a crediti va fatta online all'Ispettorato del Lavoro, ma fino al 31 ottobre si può inviare il modello di autocertificazione via PEC: si parte con una dotazione di 30, si può operare con un minimo di 15 e si può arrivare ad un massimo di 100 al rispetto di determinate condizioni. Sospensione fino a 12 mesi per morte o lesioni gravi.
In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali - n. 132 del 18 settembre 2024 - che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l'Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/
In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. secondo il modello allegato.
Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ambito di applicazione
Il provvedimento regola la modalità di richiesta della "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell'UE (per le imprese non UE, è necessaria l'autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana).
Sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale.
La domanda all'Ispettorato nazionale del Lavoro: fino al 31 ottobre autocertificazione via PEC, poi domanda online.
Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa, tra l'altro, all'iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva (DURC), alla conformità fiscale e alla designazione del responsabile della sicurezza.Con circolare n.4/2024, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha poi precisato che, in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal 23/9 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
NB - La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Lo Studio resta a disposizione.