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Superbonus casa 110%
In vigore il superbonus 110% - come funziona – aggiornamento al 5 luglio 2020
E’ in vigore dal 01 luglio 2020 il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.
Stante la complessità della materia ed in attesa dei provvedimenti di prossima emanazione (entro il 18 agosto), si riepilogano le caratteristiche degli interventi per i quali sarà possibile fruire della detrazione potenziata del 110%:
- • I condomini
- • Le persone fisiche private – NO IMPRESE (ad eccezione dei lavori SISMA BONUS e su parti condominiali)
- • Gli istituti autonomi case popolari (IACP) - unico caso con proroga fino al 30 giugno 2022
- • Le coop di abitazione indivisa
- • Fabbricati abitativi unifamiliari, anche villette a schiera, anche seconda casa
- • Fabbricati abitativi in condominio, anche seconda casa
L'agevolazione non spetta per unità di pregio e lussuose, quali A/1, A/8, A/9.
Si amplia inoltre l’agevolazione al terzo settore e adesso sono incluse anche Onlus, associazioni di promozione sociale, volontariato, associazioni sportive dilettantistiche per gli immobili adibiti a spogliatoi.
Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti speciali oggi agevolati al 50-70-75-80-85% in base all’art. 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63 la percentuale verrà elevata al 110% anche senza uno dei lavori trainanti.
Ricordiamo comunque che le “vecchie” detrazioni si possono applicare (ecobonus e antisismico) anche alle imprese, chiaramente non nella misura del 110%, ma con le precedenti percentuali.
E’ necessaria la certificazione energetica prima e dopo l’intervento, ad attestare i cambiamenti avvenuti , e nei casi previsti dalla normativa, il visto di conformità.
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO- “lavori trainanti”
Tipologia intervento
Art. 119, DL n. 34/2020 - spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 – 5 rate annuali di pari importo
1) Isolamento termico delle superficie opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (Cappotto termico)
110% detrazione nel limite di spesa massima di : 50 mila euro edifici unifamiliari, 40 mila euro per gli immobili da due a otto unità abitative, e 30 mila euro per gli edifici con piu’ di otto unità abitative logicamente moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
- • impianti per il riscaldamento/raffrescamento /fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
- • con caldaia a condensazione, con efficienza almeno in classe A
- • impianti di microcogenerazione a collettori solari o impianti a bio massa con classe di qualità a 5 stelle
110% detrazione nel limite di spesa massima di € 20.000 fino ad 8 unità immobiliari, 15.000 se piu' di otto
3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
- • impianti per il riscaldamento/raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati agli impianti fotovoltaici ed a impianti di microcogenerazione 110% detrazione nel limite di spesa massima di € 30.000 (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio)
ATTENZIONE: l’esecuzione anche di uno solo di questi tre lavori trainanti, o del sisma bonus, consente di avere riconosciuto il 110% della spesa anche per altri lavori, quali:
- • Interventi previsti nel precedente Ecobonus (risparmio energetico finora al 65%) ad esempio la sostituzione di finestre ed infissi , o il bonus facciate
- • Installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche
(Esempio se si esegue uno dei tre interventi di cui sopra il soggetto interessato potrà essere fruire della detrazione 110% anche per le spese di riqualificazione energetica di interi edifici o per la sostituzione di infissi ,in luogo del 65%/50% di detrazione ordinaria o anche godere del 110% sul bonus facciate, anziché del 90%)
N.B La detrazione maggiorata del 110% spetta SOLO a condizione che con gli interventi, nel loro complesso, si consegua un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (certificato mediante attestazione di prestazione energetica ante e post lavori) ovvero, se non possibile, si raggiunga la classe energetica più alta.
LAVORI di ADEGUAMENTO ANTISISMICO
- • Sono agevolati soltanto gli interventi su immobili situati nelle zone a rischio sismico 1 – 2 – 3 (Firenze, ad esempio, è zona a rischio sismico 3)
- • Le unità immobiliari oggetto dell’intervento devono essere adibite ad abitazione o ad attività produttive
- • Sono in questo caso agevolate pertanto anche le spese sostenute dalle IMPRESE
- • Limite di spesa massima: 96.000 € per ciascuna unità immobiliare
Nel caso siano stati eseguiti interventi antisismici di cui ai commi da 1 bis a 1 septies dell’art. 16 del DL 63/2013 e la detrazione nella misura del 110% sia stata ceduta ad una società di assicurazione con la quale viene stipulata contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef spetta nella misura del 90%.
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI / SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI
- • L’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e/o l’installazione di sistemi di accumulo beneficia della detrazione 110% solo se eseguita contestualmente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o sismabonus con detrazione 110% (vedi interventi lett. c.1 e c.2)
- • Limite di spesa: per installazione impianti fotovoltaici è previsto un ammontare massimo di spesa pari a 30.000 €
- • Condizione: la detrazione maggiorata è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito
- • La detrazione 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previsti dalla normativa
- • Le spese dovranno essere sostenute nel periodo compreso tra 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 ad eccezione degli IACP che potranno fare i lavori entro il 30 giugno 2022.
Il recupero del 110% della spesa potrà avvenire alternativamente tramite:
1) “UTILIZZO DIRETTO IN DETRAZIONE”: detrazione Irpef del 110% delle spese sostenute direttamente dall’interessato da ripartire in 5 rate annuali di pari importo nelle proprie dichiarazioni dei redditi;
2) “SCONTO IN FATTURA”: in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, l’interessato potrà optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi; quest'ultimo potrà a sua volta recuperarlo in compensazione sotto forma di credito d’imposta, in 5 anni, o cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito/altri intermediari finanziari;
3) “TRASFORMAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA E SUCCESSIVA CESSIONE”: l’interessato potrà optare per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta rateizzato in 5 quote annuali in compensazione o cedibile a terzi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Il decreto Rilancio amplia inoltre le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante, può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d sconto in fattura. In particolare:
I soggetti (sia privati, sia soggetti con p.iva) che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese relative a interventi di:
1) recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e manutenzione ordinaria sulle parti comuni di condomini)
2) risparmio energetico
3) adozione di misure antisismiche, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%
4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (“bonus facciate”)
5) installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%
6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%
Per le quali hanno diritto alle detrazioni fiscali in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 50%/65%/110% in 10/5 anni a seconda della tipologia dell’intervento, tali soggetti potranno optare alternativamente:
1) per il riconoscimento di un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, c.d sconto in fattura, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
2) per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.
Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire dell’agevolazione del 110% ai fini dell’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta . Le spese per le asseverazioni sono detraibili nella misura del 110% ove riguardino gli interventi di cui sopra. Tale visto di conformità potrà anche essere eventualmente rilasciato in collaborazione con il ns. Studio.
In attesa dei necessari chiarimenti e considerata la complessità della materia, lo studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.