CIRCOLARI E NEWS
Approfondimento misure decreto Sostegni bis
Circolare di approfondimento Decreto Sostegni e Sostegni – bis.
Principali argomenti trattati:
1 – Contributo a fondo perduto
2 – Altre disposizioni fiscali
3 – Misure generali e novità in sede di conversione in legge del primo decreto Sostegni
4 – Novità fiscali del Sostegni-bis
5 – Turismo e settore giochi
6 – Misure di liquidità alle imprese
7 – Agenzie di viaggio e tour operator – rimborsi
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
La misura si articola in 3 modi:
- Automatica: è introdotto un nuovo contributo a fondo perduto in favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, riconosciuto in modo automatico e senza presentare una nuova istanza, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell’art.1 del D.L. Sostegni. Di fatto si tratta di una replica dell’intervento previ-sto dal primo Decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- Ulteriore contributo, su istanza da presentare, basata sul calo medio mensile del fatturato. Al riguardo il contributo in questione è riconosciuto ai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 fino a 10 milioni di euro e che nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 abbiano subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30%. In tale ambito, è chiarito che i soggetti che hanno già ottenuto l’erogazione del contributo automatico, potranno comunque ottenere l’eventuale maggior valore del contributo effettivamente spettante, risultante dalla differenza dei due risultati (di conseguenza l’Agenzia non darà seguito all’istanza del contribuente se da quest’ultima derivi un contributo inferiore rispetto a quello automatico spettante).
Ai fini del calcolo dell’importo riconosciuto:
- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo automatico il calcolo è basato sul classico meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che vanno dal 60% al 20% da applicare al predetto scostamento;
- Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo automatico il calcolo è basato su un revisionato meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che vanno dal 90% al 30% da applicare al predetto scostamento;
La terza componente ha una finalità perequativa e si concentra, infatti, sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo in questione spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020, rispetto a quello relativo al 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto attuativo del MEF; L’ammontare dello stesso è determinato applicando alla predetta differenza al netto dei contributi a fondo perduto già erogati una percentuale che verrà definita con decreto attuativo del MEF.
Al riguardo si ritiene necessario evidenziare che la disposizione prevede espressamente che l’istanza per il riconoscimento del contributo in questione può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
ALTRE IMPORTANTI DISPOSIZIONI FISCALI
Tra le principali disposizioni di disposizioni di carattere fiscale, nella conversione in Legge del D.L. Sostegni indichiamo:
- confermata la proroga del termine per il versamento delle somme dovute per le c.d. “definizioni agevolate” (rottamazione-ter e saldo e stralcio). In particolare, la disposizione prevede che le rate scadenti nel 2020 potranno essere versate senza decadere dal beneficio entro il 31 luglio 2021, mentre quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate senza decadere dal beneficio entro il 30 novembre 2021. Si ricorda che, con riferimento ai predetti termini, la disposizione prevede espressamente il riconoscimento di 5 giorni di tolleranza;
- confermate le disposizioni in merito all’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti alla data del 23 marzo 2021, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010 (compresi anche quelli oggetto di rottamazione), per i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno dichiarato redditi fino a 30.00 euro;
- confermata la possibilità di beneficiare della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018 per i soggetti economici che, nel 2020, abbiano subìto una contrazione del volume d’affari rispetto a quello del 2019 maggiore del 30%. In sintesi, il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano pero’ dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.
MISURE DI CARATTERE GENERALE D.L. SOSTEGNI – CONVERSIONE IN LEGGE - NOVITA’
Proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), in caso di errori sul Temporary Framework;
Introdotta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio dell’esercizio 2021, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. Al riguardo, però, la “rivalutazione 2021”, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.
Esenzione per l’anno 2021 dal versamento della prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che presentino, di fatto, i requisiti per poter beneficiare del contri- buto a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. Sostegni (requisito dimensionale, calo di fatturato, etc.) Al riguardo si evidenzia che l’esenzione in questione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitino le attività di cui sono anche gestori.
Disposta la proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente 30 giugno 2021) dell’esenzione dal versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati.
Di conseguenza:
- al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 dell legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto[1]legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicem- bre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto -legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
MISURE DI CARATTERE GENERALE D.L. SOSTEGNI-BIS NOVITA’ INTRODOTTE
Tax Credit Locazioni
Introdotto per tutti i soggetti originariamente esclusi per il 2021 dalla disposizione in questione e in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, la possibilità di usufruire del credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dell’ammon- tare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
In sintesi, sotto il profilo soggettivo la predetta agevolazione spetta ad esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 10 milioni di euro, non- ché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del pe- riodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Il cre- dito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Agevolazioni TARI
Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI, al fine di attenuare l’impatto finanziario derivante dal perdurare della pandemia sulle categorie economiche interessate dalle restrizioni nell’esercizio delle attività.
Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
In favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, è istituito presso il MISE un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
Reintrodotto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa pari ad euro 200 milioni per l’anno 2021. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 giugno 2021 , e dei termini Plastic tax .
ACE Innovativa
Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese la norma introduce, per il periodo d’imposta 2021, un rafforzamento dell’ACE (ossia del trattamento fiscale agevolato di aiuto alla crescita economica). L’agevolazione rappresenta un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, finalizzato ad equilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con capitale di debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Sinteticamente, la nuova agevolazione (c.d. “Ace innovativa”) prevede che per il 2021, il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio (di ammontare massimo pari a 10 milioni di euro) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale pari al 15% (per l’eventuale eccedenza restante di variazione in aumento il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%).
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021
Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione mediante modello F24, la disposizione prevede che, per l’anno 2021, il limite massimo dei predetti crediti compensabili o rimborsabili, è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.
TURISMO D.L. SOSTEGNI NOVITA’ IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE
Rivalutazione gratuita degli immobili a destinazione alberghiera Introdotta una norma di interpretazione autentica.
In particolare, è chiarito che la disciplina della rivalutazione gratuita delle imprese dei settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis si applica anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero o termale, ovvero agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Inoltre, in caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.
D.L. SOSTEGNI BIS NOVITA’
Tax Credit Locazioni turistico ricettive
Prevista la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nel rispetto dei requisiti già previsti per la categoria dall’art.28 del D.L. Rilancio.
Misure a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d’arte e bonus alberghi
Previsto:
- incremento di 150 milioni di euro per il 2021 del Fondo a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici (ex.art.182 D.L. 34/2020);
- ampliamento del c.d. “bonus vacanze”, che si potrà spendere anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator;
- Prorogato fino al 2022 il termine di validità del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’art. 79 D.L. 104/2020) di cui si pubblica qui di seguito uno stralcio:
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva per accrescere la competitivita' delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi (2020 e 2021), alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalita' ivi previste.
SETTORE GIOCHI D.L. SOSTEGNI NOVITA’ INTRODOTTE IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE
Proroga termini versamento PREU
Disposta la proroga al 29 ottobre 2021, al 30 novembre 2021 e al 15 dicembre 2021 dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.
SETTORE EVENTI E PARCHI DIVERTIMENTO D.L. SOSTEGNI BIS NOVITA’
Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici
Il Fondo di cui all’art.26 del D.L. n.41/2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
MISURE IN MATERIA DI CREDITO E LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE
L’obiettivo delle misure introdotte dal D.L. Sostegni-bis, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.
In particolare:
- è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di SACE;
- Previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI di cui alla L.662/96;
- I finanziamenti di cui alla lettera m) dell'art. 13 comma 1 del decreto Liquidità - cioè i finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni – che possono avere una durata massima di 15 anni passano, per le operazioni presentate dopo il 30/06/2021, dalla garanzia al 100% al 90%;
- Premesso che le Misure Temporanee sono state prorogate fino al 31.12.2021, per le richieste di finanziamento e/o affidamento presentate dopo il 30 giugno 2021 a valere sul Temporary Framework la percentuale di garanzia passa dall’attuale 90% all'80%. Inoltre su queste tipologie di operazioni la durata è stata estesa dagli attuali 6 anni a massimo 10 anni sempre per le richieste effettuate dopo il 30 giugno 2021. Mentre sulle operazioni in essere alla a valere sul Temporary Framework aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite al 90% dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia sempre al 90%, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea;
- Potenziata finanziariamente la dotazione del Fondo di Garanzia Ismea per le imprese agricole ed agroindustriali;
- Proroga al 31 dicembre 2021, inoltre, per Garanzia Italia, lo strumento previsto dal decreto Liquidità per sostenere - attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato - la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19 e che la legge di Bilancio 2021 ha potenziato, consentendone l'impiego anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti esistenti. Previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni
- nell’ambito del Fondo PMI, è introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
- è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
- è introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e PMI innovative
RIMBORSO VIAGGI E PACCHETTI TURISTICI
All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « diciotto mesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi » e al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa».
In tal modo il termine per l’utilizzazione dei voucher previsti dalla norma, concernente il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici viene esteso da 10 a 24 mesi. Inoltre, al comma 10, il quale già prevedeva che le disposizioni dell’art. 88-bis trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite, viene aggiunta la previsione della cedibilità del voucher dal beneficiario all’agenzia di viaggio, ovvero della possibilità che il voucher venga emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa.